WhistleBlowing

Confidi Imprese per l’Italia si è dotato di un sistema interno di segnalazione in conformità a quanto prescritto:

  • dal Decreto Legislativo n. 231 del 21 novembre 2007, attuativo della Direttiva UE 2005/60, concernente la prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della Direttive 2006/70 che ne reca misure di esecuzione;
  • dal Decreto Legislativo n. 24 del 10 marzo 2023, attuativo della Direttiva UE 2019/1937 riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione Europea.

In particolare, in conformità a quanto previsto:

  • dall’art. 48 del d.lgs. 231/2007, i dipendenti ed i collaboratori (anche temporanei) segnalano violazioni, potenziali o effettive, delle disposizioni dettate in funzione di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.

Per ulteriori informazioni si rimanda al documento “Procedura Wistleblowing” ed al  “Manuale Operativo” in uso alla struttura ed in possesso dei dipendenti.
Dal d.lgs. 24/2023, possono essere oggetto di segnalazione da parte dei dipendenti di Confidi (limitatamente al d.lgs. e di soggetti che, a vario titolo, intrattengono rapporti con il Confidi (in via esemplificativa: consulenti, fornitori di beni e servizi, agenti, appaltatori, partner bancari, commerciali, soci, tirocinanti, associazioni di riferimento):

  1. illeciti che rientrano nell’ambito di applicazione degli atti dell’Unione Europea relativi ai seguenti settori: appalti pubblici, servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, sicurezza e conformità dei prodotti, tutela dell’ambiente, sicurezza dei trasporti, radioprotezione e sicurezza nucleare, sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali, salute pubblica, protezione dei consumatori, tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
  2. atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell’Unione Europea;
  3. atti od omissioni riguardanti il mercato interno;
  4. atti o comportamenti che vanificano l’oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell’Unione Europea;
  5. gli illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;
  6. le condotte illecite rilevanti ai sensi del Decreto Legislativo n. 231/2001;
  7. le violazioni di normative e di leggi nazionali e locali;
  8. e violazioni, presunte o accertate, alle normative e alle procedure del Confidi;
  9. informazioni relative a condotte atte ad occultare le violazioni sopra indicate;
  10. le attività illecite non ancora compiute ma che si ritiene,  ragionevolmente, possano verificarsi in presenza di elementi concreti, precisi e concordanti;
  11. altre pratiche o comportamenti illeciti o non corretti.

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